Prestazione di un servizio e stabilimento dell'avvocato

Un avvocato italiano può decidere di esercitare la propria professione in Germania, ma deve utilizzare il suo titolo professionale d'origine, cioè quello italiano ("avvocato").

Tuttavia nel rispetto di determinate condizione egli presentarsi sia come "avvocato" che come "Rechtsanwalt".

Si parla in questo caso di assimilazione dell'avvocato nello Stato membro ospitante (art.10 dir.98/5/CE).

L'esercizio dell'attività di avvocato europeo in Germania è disciplinato da una legge tedesca, "Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland" (EuRAG).
Questa legge stabilisce anche le condizioni dell'assimilazione dell'avvocato italiano al Rechtsanwalt tedesco. Per poter esercitare anche con il titolo di Anwalt (Zulassung zur Rechtsanwaltschaft) un avvocato italiano ha due possibilità:

- svolgere una prova di abilitazione, che in Germania si chiama "Eignungsprüfung";
- esercitare la propria attività in Germania per un periodo ininterrotto di tre anni;

Dopo tre anni in cui egli ha praticato il diritto tedesco e comunitario si presume infatti che egli abbia acquisito la competenza necessaria per essere assimilato al Rechtsanwalt tedesco, senza dover sostenere una prova di abilitazione.

L'avvocato italiano che intenda stabilirsi in Germania deve inoltre presentare domanda di ammissione all'autorità competente del Land in cui intende esercitare.

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